Ufficio del Mediatore Civile di Firenze

 

I nostri conciliatori professionisti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.

 

Informativa sulla procedura di mediazione

 

La mediazione può essere obbligatoria o facoltativa. È obbligatoria se prevista dalla legge o da una disposizione del Magistrato. È facoltativa in ogni altro caso. Tutte le controversie in materia civile e commerciale, purché si tratti di diritti disponibili, possono essere sottoposte a un procedimento di mediazione in alternativa al ricorso ad un giudizio ordinario. Il procedimento di mediazione non preclude, comunque, il ricorso successivo ad un procedimento giudiziario. Il procedimento di mediazione è basato sul principio di volontarietà delle parti. Lo scopo è quello di raggiungere un accordo che soddisfi gli interessi e le esigenze di entrambe le parti.

Il Mediatore, nella sua qualità di Terzo Neutrale, aiuta le parti a individuare la soluzione del conflitto, facilitandone la comunicazione, promovendo il reciproco intendimento, assistendole nell’identificazione dei possibili comuni interessi. Non deve dare ragione all’una e torto all’altra. Non
emette sentenze né lodi.

La mediazione è, una procedura informale ed estremamente flessibile. Dura massimo 120 gg.; le tariffe sono molto contenute; può essere interrotta in qualsiasi momento; non necessita dell’assistenza degli avvocati, anche se questi possono assistervi ed aiutare le parti ed il Mediatore nella formulazione dell’accordo finale.
Il luogo per lo svolgimento del procedimento è la sede dell’Organismo, salvo che, per espresso accordo scritto delle parti, sia scelto di svolgere gli incontri in altra luogo.
Al procedimento si applica il Regolamento dell’Organismo che si è scelto. Il Regolamento è a disposizione delle parti ed è depositato presso il Ministero della Giustizia, insieme alla Tariffa ed al Codice Deontologico.
La richiesta di una delle parti, o di entrambe, deve contenere:

Una volta presentata la domanda, l’Organismo nomina un Mediatore, fissa la data del primo incontro e lo comunica all’altra parte. Da quel momento si interrompono i termini di prescrizione e decadenza.

Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, deve essere indipendente e neutrale, deve attenersi ad un preciso Codice Deontologico. Se le parti ritengono che il Mediatore incaricato non possa svolgere l’incarico, il Responsabile dell’Organismo ne nomina un altro.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Mediatore sottoscrive una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e riservatezza e la rilascia alle parti in sede di primo incontro. È fatto divieto al Mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. Il procedimento è assolutamente riservato. Tutto quanto viene dichiarato o documentato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il Mediatore le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione, né possono essere chiamati a testimoniare. Il Mediatore è
tenuto al segreto professionale. Le parti ed i terzi, presenti agli incontri, dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione in tal senso.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi, promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti, inoltre, salvo diversa disposizione di legge, non possono chiamare il Mediatore, il personale dell’organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione. Le parti partecipano all’incontro personalmente, ma sono libere di farsi assistere da difensori, da consulenti, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.

Il Mediatore conduce gli incontri senza formalità, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
In casi particolari, si può individuare un consulente tecnico, qualora non indicato dalle parti, seguendo le indicazioni fornite dal Mediatore, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

La procedura si considera, in ogni caso, conclusa quando:

È possibile chiedere al Mediatore, o se questi lo ritiene opportuno può farlo di sua iniziativa, una proposta di accordo. Le parti possono liberamente accettarlo o rifiutarlo. Qualora lo rifiutino e, in un successivo procedimento contenzioso, il giudice emette una sentenza che corrisponde interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice, se ha rifiutato la proposta, è esclusa dalla ripetizione delle spese.

Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è iuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti e le loro firme autenticate dal Mediatore stesso L’accordo può anche essere omologato in Tribunale e, in questo caso, costituisce titolo per successive azioni legali.

Qualora non si pervenga all’accordo, il Mediatore discute con le parti circa la possibilità di ricorrere a un’altra procedura di risoluzione della controversia e redige il verbale di mancato accordo. Le spese amministrative e i costi della procedura che includono l’onorario e le spese del Mediatore, sono a carico di entrambe le parti, anche nel caso in cui una di queste abbandoni la procedura.

Né l’organizzazione, né il Mediatore né i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della procedura. Le spese sostenute per la mediazione danno diritto ad un credito di imposta. Tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse ed imposte. La registrazione dell’accordo è esente da imposta di registro sino ad un valore di 50.000 euro. Al procedimento di mediazione si applicano le disposizioni legislative del Dlgs 28/2010 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Per ogni necessità contattare il responsabile dell'organismo: firenze@mediazioni-conciliazioni.it, via Bonifacio Lupi, 7 - 50129 Firenze.

I NOSTRI CONSULENTI SONO A DISPOSIZIONE – GRATUITAMENTE - PER INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

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